Art. 3.

      1. Dopo l'articolo 168-bis del codice penale, introdotto dall'articolo 2 della presente legge, è inserito il seguente:

      «Art. 168-ter. - (Estinzione del reato per esito positivo della prova). - Il reato è estinto per esito positivo della prova cui l'imputato sia stato sottoposto su sua richiesta».

      2. Dopo l'articolo 420-quinquies del codice di procedura penale è inserito il seguente:

      «Art. 420-sexies. - (Attività relative alla sospensione del processo con messa alla prova). - 1. All'udienza preliminare il giudice, sentite le parti, su richiesta dell'imputato può disporre con ordinanza la sospensione del processo quando ritenga di poterlo mettere alla prova e che questa possa avere esito positivo, valutata la sua personalità e tutte le circostanze del fatto.

 

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Il giudice può sospendere il processo e mettere alla prova l'imputato per un periodo non superiore ad un terzo della pena detentiva minima prevista per il reato più grave tra quelli contestati.
      2. La sospensione del processo con messa alla prova può essere disposta solo per tutte le contravvenzioni e per i delitti punibili con pena detentiva, sola o congiunta a pena pecuniaria, non superiore nel massimo a dieci anni di reclusione, fatta eccezione per quelli compresi nei titoli II e III del libro II del codice penale nonché per quelli connessi con la criminalità organizzata o con il terrorismo ovvero consistenti in condotte lesive della libertà sessuale di minori.
      3. Resta salva la competenza per materia del giudice di pace.
      4. Si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 28 e 29 delle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448, e successive modificazioni, e l'articolo 27 delle norme di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 272, intendendosi sostituiti ai servizi minorili dell'amministrazione della giustizia gli uffici locali di esecuzione esterna dell'amministrazione penitenziaria, di cui all'articolo 72 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, con la collaborazione dei servizi sociali degli enti locali e di tutte le risorse presenti nel territorio comprese le comunità, e demandando la vigilanza sull'osservanza delle prescrizioni alle Forze di polizia indicate nell'ordinanza dal giudice.
      5. Nei successivi stati e gradi del giudizio di merito si procede ai sensi del presente articolo».